Art. 6.
(Presidente dell'autorità portuale).

      1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è sostituito dal seguente: «Qualora non sia possibile raggiungere l'intesa con la regione interessata su due successivi nominativi, il Ministro procede comunque alla nomina del presidente».

      2. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

          «h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, le attribuzioni stabilite negli articoli 30, 32, da 34 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione; esercita le altre attribuzioni amministrative e di polizia contenute nel titolo III, capo I, del libro primo della parte prima del medesimo codice della navigazione, d'intesa con l'autorità marittima per gli aspetti riguardanti la sicurezza della navigazione»;

          b) la lettera l) è sostituita dalla seguente:

          «l) promuove l'istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 17, comma 5, ove ne ricorrano le condizioni»;

          c) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

          «m-bis) regolamenta la circolazione dei veicoli in ambito portuale; disciplina gli accessi ed i permessi di ingresso al porto».